D: Buon pomeriggio, avremo intenzione di installare un’ impianto di condizionatori a casa. Volevamo sapere:
– se è possibile detrarre la spesa ( la spesa sarà a carico del pensionato – ex dipendente pubblico)
– quale documentazione è necessaria per avere le detrazioni;
– il bonifico per il pagamento come deve essere impostato;
– la documentazione a chi va spedita
R: Cerchiamo di rispondere in maniera chiara. alla sua domanda della quale La ringraziamo.
Per l’installazione di un impianto di condizionatori vi possono essere tre tipi di bonus, vediamo in rapido dettaglio.1. RISPARMIO ENERGETICO
Questo bonus è il più appetibile è assai alto poiché è il 65%, su una spesa massima di euro 46.154 , quindi consente una detrazione massima di euro 30.000,detraibile in dieci anni.
Esempio: Ammettendo una spesa di euro 20.000 si porterebbe in detrazione il 65% di questa spesa, quindi euro 13.000, spalmabile in dieci anni, ne discende che ogni anno risparmierei 1.300 euro per dieci anni sull’imposta trattenuta al pensionato sulla sua pensione.
Bisogna che vi siano alcune condizioni, che sia ad alta efficienza energetica, sia anche a pompa di calore (utilizzabile quindi anche in inverno) e deve sostituire un impianto esistente con prestazioni energetiche inferiori a quello da installare.
In presenza di queste condizioni, occorre pagare l’impianto con “bonifico parlante” (bonifico su modulo speciale in cui inserire il codice fiscale dell’acquirente, la partita Iva del venditore e il riferimento esplicito all’agevolazione) ed entro 90 giorni dal termine dei lavori bisogna inviare all’Enea la documentazione che dimostri sia che si tratta di una sostituzione sia che rispetto al vecchio impianto c’è un miglioramento.2.BONUS RITRUTTURAZIONE
Presenta meno problemi rispetto al precedente, la posa in opera dell’impianto deve avvenire nell’ambito di una serie di interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile. In questo caso occorre solo che il condizionatore sia a risparmio energetico e la detrazione è del 50% sempre in dieci anni. Riprendendo l’esempio di prima si porterebbe in detrazione la somma complessiva di euro 10.000 ottenendo in risparmio d’imposta di euro 1.000 sempre per dieci anni.
I lavori di ristrutturazione in questo caso sono agevolabili su un massimo di 96.000 euro (risparmio fiscale massimo euro 48.000. Il pagamento avviene per bonifico parlante come sopra visto.3.BONUS MOBILI
Questo bonus è sempre del 50%, sempre i dieci anni, ma si calcola su una spesa massima di euro 10.000 (vantaggio fiscale massimo euro 5.000). Il condizionatore deve essere a risparmio energetico ed è indispensabile, se il condizionatore viene comprato entro la fine di quest’anno, che siano stati svolti lavori di manutenzione straordinaria nella casa con inizio non precedente al 1° gennaio 2018. Non è necessario che i lavori abbiano riguardato specificatamente l’impianto, l’importante è che ci siano stati lavori straordinari sull’immobile ove il condizionatore verrà installato. In questo caso si può pagare con bonifico normale, carta di credito o bancomat. Mai con assegno o per contanti.Speriamo di aver esaurientemente risposto alla domanda

 

D: Salve, dopo numerosissimi solleciti ricevo in formato non elettronico (ovviamente) a mezzo mail, la fattura del fornitore residente in Svezia solo nel mese di marzo 2019 a seguito di una fornitura avvenuta a novembre 2018 !!!!!! e ovviamente datata 28.11.2018 !!!!
cosa devo fare ??? Esterometro ??? sono scaduti i termini per la presentazione ?Ringrazio e saluto
R: Per quanto riguarda gli acquisti di beni intracomunitari come potrà anche rilevare visionando la nostra scheda Esterometro o Intra  nella Sezione Tabelle nel portale Aggiornamento del nostro sito, la fattura di acquisto Beni UE è soggetta tanto ad INTRASTAT che ad ESTEROMETRO.

Secondo il disposto dell’art. 7-bis del DPR 633/72 (IVA),”Le cessioni di beni, …  si considerano effettuate nel territorio dello Stato” se spediti o trasportati nel territorio italiano da altro Stato UE, se l’acquirente è soggetto passivo IVA, l’IVA è dovuta nel paese di destinazione dei beni (in aderenza all’art. 36 della Direttiva 2006/112/CE). Dal 1° gennaio 2013 con la modifica avvenuta mediante la Direttiva n. 2010/45/UE, l’art. 219-bis dipsone che la “La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi,”

 

Il soggetto che riceve una fattura di acquisto intracomunitaria, deve:

  1. integrare la fattura ricevuta, l’acquirente attribuirà alla fattura un numero progressivo valido per il registro delle fatture emesse e per il registro degli acquisti e, successivamente dovrà convertire il corrispettivo imponibile in Euro (dalla Corona svedese) ed attribuirà l’imposta relativa con l’indicazione della norma di riferimento;
  2. registrare la fattura , tenendo conto che le fatture di acquisto devono essere annotate nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento della fattura ma non oltre 15 giorni dal ricevimento, e nel registro acquisti rispettando gli stessi termini ma mai prima dell’annotazione sul registro delle fatture emesse.

 

Ma occorre una ulteriore fondamentale specifica in materia di assoggettamento ad IVA per i beni materiali, qualora ricorrano congiuntamente quattro condizioni dal combinato disposto dell’art. 41 lett. a) e dell’art. 38, commi 1 e 2 del DL 331/93 la cessione assume una veste di non imponibilità. Le quattro condizioni possiamo così riassumerle:

ONEROSITA’ OPERAZIONE (solo beni mobili materiali, non servizi)
TRASFERIMENTO DIRITTO DI PROPRIETA’ SUI BENI (o altro diritto reale)
EFFETTIVA MOVIMENTAZIONE DEI BENI DA UNO STATO MEMBRO ALL’ALTRO
OPERATORE ECONOMICO “IDENTIFICATO” AI FINI IVA

(sia cedente che cessionario, numero identificativo verificabile con VIES)

 

La causa di non imponibilità, pur in presenza di Stati membri della Comunità europea è da ricercarsi nella mancata armonizzazione delle aliquote Iva, questo è anche il motivo per cui occorre presentare il modello Intra, non v’è dogana fra gli stati membri.

 

Nel caso prospettato si è verificato certamente un ritardo, ci auguriamo che i solleciti siano avvenuti non solo oralmente ma anche con mezzi di prova scritti e, magari, certi nella data. In ogni caso si dovrà registrare la fattura nel mese in cui è pervenuta secondo quanto detto prima e provvedere sia con l’Intra che con l’Esterometro. Ovviamente in sede di chiusura del bilancio occorrerà procedere con la movimentazione del conto fatture da pervenire.

 

D: Ho visto il vostro sito e volevo congratularmi con voi per la quantità delle notizie interamente messe a disposizione di noi naviganti. Complimenti.
R: Grazie davvero, confidiamo che continui a trovare notizie utili.

 

D: Coniugi separati con figlio minore. Muore marito e figlio erede minore che vive con la madre. Come si presenta la dichiarazione dei redditi? Grazie e ben arrivati.
R: Se abbiamo ben compreso l’ipotesi riguarda la scomparsa del marito. Come noto, il coniuge separato, non per colpa, mantiene inalterati i diritti ereditari, pertanto anche nell’ipotesi di premorienza del marito, il coniuge separato (in questo caso la moglie) riveste la qualifica di erede legittimo. Pertanto toccherà a questa procedere alla presentazione, in qualità di erede, della dichiarazione dei redditi.

Anche nell’ipotesi di separazione per colpa e quindi di ricaduta dell’asse ereditario solo su figli di minore età, conservando su questi la tutela genitoriale, il coniuge separato dovrà provvedere a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius, non più quale erede ma quale curatore degli interessi dei minori.

 

D: Buongiorno, volevo sapere se, per l’acquisto di carburanti per mezzi aziendali
anziché ogni volta fare rifornimento, pagare con bancomat, attendere fatturazione elettronica dei vari distributori utilizzati nel corso del mese
posso utilizzare per lo scarico del carburante direttamente nel serbatoio (certificato) installato c/o sede della Ditta !!!
pagando ovviamente con assegno (quindi pagamento tracciabile) e così avere una sola fattura un solo pagamento per diversi litri di carburante !!!!
Ringrazio anticipatamente
R: Con effetto dal 1° gennaio 2018 sono in essere le nuove norme tecniche per l’installazione dei contenitori distributori di carburante per uso aziendale.

Il riferimento normativo è il DM Ministero Interni 22 novembre 2017. Si forniscono di seguito le principali.

Ovviamente la prima caratteristica è possedere il titolo abilitativo rilasciato dai vigili del fuoco. Ai mezzi dei vigili del fuoco deve essere garantita la possibilità di avvicinamento ai contenitori/distributori, per esigenze di soccorso. Nelle vicinanze apposita cartellonistica dovrà segnalare il pericolo di incendio ed il divieto di uso di fiamme libere e di avvicinamento di estranei, con cartello che indichi le norme di comportamento nel caso di sinistro ed almeno due estintori dimensionati in base alla capacità del serbatoio e per i serbatoi più grandi di sei metri cubi è necessario anche uno specifico estintore a carrello.

I contenitori devono essere posti in piano, di capacità massima fino a 9 metri cubi, dotati di un tubo di sfiato di almeno 2,40 metri dal piano calpestio, dotati di vasca di sicurezza per eventuali perdite. Detta vasca deve avere almeno il 10% maggiore rispetto al volume del serbatoio.

Gli stessi contenitori dovranno essere posti rispettando distanze minime di sicurezza:

  • 10 metri da fabbricati destinati, anche in parte a civile abitazione o luoghi collettivi di riunione;
  • 5 metri per altri fabbricati;
  • 15 metri da linee ferroviarie e tranviarie;
  • 6 metri dalla proiezione verticale di linee elettriche.

Pr quanto concerne l’aspetto fiscale il problema dello scarico sussiste solamente se lo stesso non venga utilizzato per rifornire mezzi a detraibilità Iva totale. Nel caso di autocarri a detrazione totale e di mezzi a detrazione limitata occorrerà instaurare apposite schede scarico carburante (cosiddette schede di prelievo).

 

In sede di acquisto la fattura non potrà che esser registrata inserendo l’Iva corrisposta come integralmente deducibile, in sede di chiusura del periodo IVA (mese o trimestre), limitatamente alle schede di prelievo con IVA detraibile parzialmente, deve essere effettuata la rettifica dell’IVA portata in detrazione.

 

D: Buongiorno, mio figlio frequenta un’università privata le spese di iscrizione sono tutte deducibili e per tutto l’importo? Grazie
R: Le spese per la frequenza di corsi universitari NON sono deducibili, ma sono detraibili. Come noto gli oneri deducibili si portano in diminuzione del reddito complessivo prima che sia calcolata l’imposta, mentre le spese detraibili consentono di detrarre dall’imposta già calcolata una percentuale della spesa sostenuta.

Le spese universitarie risultano detraibili nella misura del 19%, pertanto in presenza, poniamo, di un pagamento di 1.000 euro si avrà diritto ad una riduzione del 19%, 190 euro di imposta da pagare in meno.

Nel caso di università private l’art. 15, comma 1, lett. e) del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) indica che spetta una detrazione in misura non superiore di quella prevista per le università statali e che tale misura è stabilita annualmente con decreto del Ministero dell’Istruzione.

Per l’anno 2018 questo decreto stabilisce che l’importo massimo detraibile è quanto risulta dalla sottostante tabella

AREA NORD CENTRO SUD E ISOLE
MEDICA € 3,700,00 € 2,900,00 € 1,800,00
SANITARIA € 2,600,00 € 2,200,00 € 1,600,00
SCIENTIFICO – TECNOLOGICA € 3,500,00 € 2,400,00 € 1,600,00
UMANISTICO – SOCIALE € 2,800,00 € 2,300,00 € 1,500,00

 

 

D:Buongiorno e Buon anno.Ho ricevuto in eredità una casa( A2-rendita catastale € 921,88) e una soffitta (C2- rendita catastale € 66,16) con due testamenti olografi. 

Uno scritto dal marito della cugina di mio padre con il 50% della soffitta deceduto ll’ 11/02/2019.

L’altro scritto dalla cugina di mio padre con la casa e il 50% della soffitta deceduta il 21/03/2019

Dovendo presentare due successioni nel giro di un mese si applica la riduzione della quota di imposta proporzionale al valore dei beni di entrambe le successioni?

In che misura in termini numerici o percentuali dovendo applicare l’aliquota dell’8% ( parente di quinto grado). 

Grazie e distinti saluti

R: Buona giornata, ricambiamo gli auguri per un sereno 2020 e grazie per la sua domandaLa prevista riduzione è vigente per la sola imposta di successione in misura proporzionale al valore dei beni successori presenti in entrambe le dichiarazioni (Imposta ipotecaria, catastale, bolli, tassa ipotecaria e diritto sono sempre dovuti per intero).-

Se la  successione è aperta entro cinque anni da altra successione l’imposta è ridotta di un  importo inversamente  proporzionale  al  tempo  trascorso,  in ragione  di un  decimo per ogni anno o frazione di anno ( art. 25, comma 1 D.Lgs. 31/10/1990 n. 346).

Nel caso prospettato la riduzione opererà esclusivamente per la successione aperta il 21 marzo 2019.

Esemplificando:

Prima successione  
50% soffitta = Rendita 66,16 x 120 x 1,05 : 2 = € 4.168,08 (valore minimo successorio)
IMPOSTA DI SUCCESSIONE DOVUTA = 4.168,08 x 8% = € 333,44.

 

Seconda successione  
100% Appartamento = 921,88 x 120 x 1.05 = 116.156,88 (valore minimo successorio)
50% soffitta = Rendita 66,16 x 120 x 1,05 : 2 = € 4.168,08 (valore minimo successorio)
IMPOSTA DI SUCCESSIONE DOVUTA  
Sull’appartamento = 116.159,88 x 8% = € 9.292,79
Sul 50% soffitta = 4.168,08 x 8% = € 333,44 – 5/10 = € 166.72

Crediamo opportuno aggiungere che tale imposta non deve essere autoliquidata, ma verrà calcolata e notificata all’erede direttamente dall’Agenzia Entrate, mentre sarà necessario corrispondere le altre imposte, tasse e diritti dovuti.

Cordialmente

Studio Amato